DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
FRANCESCO CAPUTO (calciatore attualmente tesserato per la Società AS Bari Spa), MARIANO STENDARDO (calciatore attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa), ANTONIO LOMBARDI (già Presidente onorario e Procuratore con delega di amministrazione e rappresentanza della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), GUGLIELMO ACRI (Direttore sportivo iscritto al relativo Albo), ENRICO FEDELE (Agente di calciatori iscritto nel relativo registro), GAETANO FEDELE (Agente di calciatori iscritto nel relativo registro) • (nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Caputo Francesco, attualmente calciatore dell’AS Bari Spa, Stendardo Mariano, attualmente calciatore della Ternana Calcio Spa, Lombardi Antonio, già Presidente Onorario e Procuratore con delega di amministrazione e rappresentanza della Salernitana Calcio 1919 Spa, Acri Guglielmo, Direttore Sportivo iscritto al relativo Albo, Fedele Enrico, Agente di Calciatori iscritto nel relativo Registro, Fedele Gaetano, Agente di Calciatori iscritto nel relativo Registro per rispondere il primo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF e all’art. 8 comma 11 del CGS per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa, per la stagione sportiva 2009-10, compensi in “nero” e, pertanto, in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso la Lega di competenza; il secondo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 94, comma 1, lettera a), e comma 2, ultimo periodo, delle NOIF e all’art. 8 comma 11 del CGS per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa, per la stagione sportiva 2009-10, compensi in “nero” in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso gli Organi competenti e per aver successivamente azionato il credito per detti compensi senza notificare la sua iniziativa alla Lega di competenza; dal terzo al sesto della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF e dell’art. 8 comma 10 del CGS per aver partecipato nelle violazioni addebitate alla Salernitana Calcio 1919 Spa ed ai citati calciatori, che hanno pattuito nella stagione sportiva 2009-10, compensi in “nero” in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso la Lega di competenza.
I difensori dei deferiti Caputo, Stendardo, Acri, Fedele Enrico e Fedele Gaetano hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dei rispettivi assistiti.
All’udienza del 16/2/2012 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di 45 giorni e € 15.000.00 di ammenda per Caputo Francesco e Stendardo Mariano; un anno di inibizione per Lombardi Antonio e Acri Guglielmo; 6 mesi di sospensione e € 15.000,00 di ammenda per Fedele Enrico e Fedele Gaetano. Nessuno è comparso per Antonio Lombardi. I difensori degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento dei rispettivi assistiti.
Il presente procedimento trae origine dalla nota del 10/1/2011 con la quale il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico faceva pervenire alla Procura federale, per le opportune valutazioni, copia del ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto dal calciatore Francesco Caputo nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa, notificato alla Lega Pro, per conoscenza, pochi giorni prima. Con tale atto giudiziario il Francesco Caputo, tesserato per la Salernitana Calcio 1919 nella stagione sportiva 2009-10 e per il Bari nella successiva e nella presente, ingiungeva alla Società Salernitana Calcio 1919 il pagamento in suo favore della somma di € 140.000,00 (oltre interessi e spese legali) in virtù dell’assegno di conto corrente bancario n. 7017089778-10 tratto dalla Società Salernitana il 10/7/2009 sulla “Unicredit - Banca di Roma”, rilasciato in occasione della stipula del contratto di prestazioni sportive intercorso tra le parti e non onorato. Nelle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo il Caputo dava atto di aver concluso un contratto di prestazioni sportive con la Salernitana Calcio 1919 in data 10/7/2009, a Milano, regolarmente depositato presso l’allora L.N.P., e che in detta occasione la Società si era impegnata a corrispondere al calciatore, oltre i compensi pattuiti, l’ulteriore somma di € 140.000,00 garantita dal citato assegno.
Successivamente notizie di stampa pubblicate il 5/4/11 riferivano di una perquisizione condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania nella sede della Salernitana Calcio 1919 nell’ambito di un procedimento che vedeva indagati per il reato di calunnia Antonio Lombardi unitamente all’Amministratore Unico della Salernitana in conseguenza di una denuncia-querela presentata il 13/9/2010 da quest’ultimo con la quale si lamentava lo smarrimento di due assegni, di cui uno, di € 140.000,00, nella disponibilità del calciatore Francesco Caputo e l’altro, di € 130.000,00, nelle mani del calciatore Mariano Stendardo. In seguito a tale notizia la Procura federale acquisiva presso la suddetta Procura della Repubblica documentazione dalla quale emergeva, tra l’altro, che oggetto degli accertamenti era, in effetti, anche un secondo assegno, di € 130.000,00, il cui beneficiario risultava essere il calciatore Mariano Stendardo, all’epoca anch’egli tesserato per la Salernitana e attualmente in forza alla Ternana Calcio, e che anche questo titolo non era stato onorato dalla Società campana con la conseguenza che lo Stendardo aveva provveduto a notificare alla debitrice atto di precetto con il quale le intimava il pagamento delle somme di cui era creditore. Dopo un’intensa ed approfondita attività istruttoria la Procura federale provvedeva al deferimento che dava origine al presente procedimento.
La tesi difensiva di tutti i deferiti è sostanzialmente la stessa: gli assegni in questione non rappresenterebbero il pagamento di compensi aggiuntivi per il contratto di prestazione sportiva bensì si riferirebbero ad un parallelo legittimo contratto di cessione dei diritti di immagine.
Tale tesi non appare convincente per una serie di motivi di diversa natura.
E’ pacifico che, in astratto, sia del tutto legittimo concludere un contratto relativo alla cessione del diritto di immagine ma il sostenere che tale tipologia di accordo non richieda ad substantiam la forma scritta non esonera il soggetto che ne afferma l’esistenza dall’onere di provarla. Nella fattispecie non è stato fornito alcun elemento, neppure indiziario, che possa far anche solo sospettare l’esistenza tra le parti di un contratto di cessione del diritto di immagine. Non solo, l’esistenza di esso appare addirittura inverosimile. E’ facile rilevare come sia molto poco credibile che il diritto di immagine di due calciatori non certamente al centro dell’attenzione mediatica, sia valutato economicamente al pari del valore della loro prestazione sportiva. Per di più nessuno dei deferiti ha saputo dedurre neppure una forma nella quale si sarebbe realizzata tale cessione. Non risulta neanche un solo caso in cui la Salernitana abbia utilizzato per qualsiasi motivo l’immagine dei deferiti Caputo e Stendardo. Del resto a contraddire tale tesi difensiva il Caputo, nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto in forza dell’assegno in questione, afferma testualmente :”all’atto della stipula del contratto di prestazione sportiva di cui si è detto al superiore punto 1 la Salernitana Calcio si impegnava a corrispondere al calciatore, oltre i compensi ivi pattuiti, l’ulteriore somma di € 140.000,00 a mezzo di assegno di conto corrente tratto sull’Unicredit Banca di Roma, distinto dal numero 70177089778-10, da negoziare alla data del 30 giugno 2010, corrispondente alla fine della stagione sportiva 2009/2010”.
Anche nelle dichiarazioni rese al collaboratore della Procura federale in data 6/3/2011 con l’assistenza del suo difensore, il Caputo collega l’assegno in questione esclusivamente al contratto di prestazioni sportive sottoscritto il 10/7/2009 Tali affermazioni smentiscono clamorosamente l’esistenza di un contratto di cessione del diritto di immagine e costituiscono una vera e propria confessione. Anche il tesserato Leoni, all’epoca Segretario Generale della Salernitana , sentito il 26/3/2011 dalla Procura federale, non fa alcun riferimento a cessioni di diritto di immagine e collega l’assegno rilasciato al Caputo solo al contratto di prestazioni sportive. Tali elementi probatori si riverberano necessariamente anche sulla posizione dello Stendardo in quanto gli assegni (che portano due numerazioni consecutive) furono consegnati nella medesima occasione nell’ambito di identica trattativa davanti alle stesse persone. Inoltre anche lo Stendardo sentito in data 27/12/2010 dai Carabinieri a sommarie informazioni ex art. 351 C.P.P., ha dichiarato testualmente.”il titolo in argomento era stato consegnato al mio procuratore a garanzia dell’ingaggio per la prestazione calcistica riferita all’anno 2009/2010”:
Ed il procuratore del calciatore Enrico Fedele riferisce il 20/06/2010 ai Carabinieri che i 130.000,00 Euro rappresentavano una parte del compenso che doveva essere versato allo Stendardo in diverse soluzioni. In verità la tesi difensiva pur essendo sostanzialmente unica, è stata espressa in termini contraddittori perché se da una parte tutti i deferiti affermano l’esistenza di un contratto di cessione dei diritti di immagine, dall’altra si sostiene che tale contratto non venne mai concluso dalla Salernitana. Ed allora perché mai i calciatori avrebbero posto all’incasso gli assegni se costituivano il corrispettivo di un contratto mai perfezionato?
Questa Commissione ritiene che il suesposto materiale probatorio sarebbe già ampiamente sufficiente a pervenire ad una sanzione per tutti i deferiti. La Commissione non può però esimersi da una considerazione conclusiva che da sola basterebbe a giungere ad analoga soluzione. Infatti anche se effettivamente le parti avessero concluso un contratto di cessione dei diritti di immagine e se tale contratto non fosse una pura simulazione, è pacifico che tale accordo avrebbe dovuto essere ugualmente depositato in Lega. Ciò si evince perfino dalla documentazione prodotta dai deferiti Acri e Stendardo in allegato alla propria memoria difensiva. Infatti il Consiglio di Lega con delibera 12/11/2008 “alla luce di quanto disposto nel Manuale delle Licenze UEFA ha stabilito che i contratti relativi alla cessione onerosa dei diritti di immagine del calciatore alla Società per cui è tesserato stipulati con scritture separate dal contratto di prestazione sportiva, ed ogni altro contratto che direttamente e/o indirettamente faccia conseguire corrispettivi ai tesserati da parte della Società, devono essere depositati presso la Lega” (Vedi circolare 28/11/2008 ed estratto verbale della riunione 12/11/2008 prodotti con le memorie Acri e Stendardo).
Dell’esistenza di tale normativa, entrata in vigore dalla stagione sportiva 2008- 2009, si da atto anche a pag. 5 della memoria Stendardo ed a pag 9 della memoria Acri. Appare assolutamente evidente che se così non fosse sarebbe sufficiente nominare fantasiosamente il contratto per eludere la norma.
In qualsiasi caso, quindi, la previsione dei corrispettivi ulteriori portati dai due assegni non solo sono contrari alle pattuizioni contrattuali depositate in Lega ma violano anche la suindicata disposizione federale che impone comunque il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire corrispettivi ai tesserati da parte delle Società.
La responsabilità disciplinare di tutti i deferiti appare quindi pienamente provata e sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto del diverso grado di partecipazione ai fatti e della circostanza che il calciatore Stendardo deve rispondere anche della violazione dell’art . 94 comma 2 ultima parte delle NOIF.
P.Q.M.
Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: squalifica di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 15.000.00 (€ quindicimila/00) per Caputo Francesco, squalifica di giorni 60 (sessanta) e ammenda di € 15.000.00 (€ quindicimila/00) per Stendardo Mariano, inibizione di anni 1 (uno) per Lombardi Antonio, inibizione di mesi 6 (sei) per Acri Guglielmo, sospensione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) ciascuno per Fedele Enrico e Fedele Gaetano.